Ad avvenuta presentazione della pratica presso l’ente comunale, viene comunicato, al richiedente, il responsabile del procedimento che istruisce la pratica. La stessa sarà portata in commissione edilizia entro 30 giorni. L’eventuale approvazione verrà poi comunicata a colui che ne ha fatto richiesta.
Il rilascio del permesso unico a costruire (ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 380/2001) è subordinato al versamento degli oneri relativi al costo di costruzione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.
Per quanto concerne i lavori non soggetti a permesso a costruire, l’interessato presenta la D.I.A. ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 380/01, se questa risulta essere in difformità, il responsabile del procedimento interrompe i termini, diversamente, decorso i trenta giorni dalla presentazione, può dare corso ai lavori.